Una pergola bioclimatica è una struttura che può essere installata senza dover richiedere alcun permesso, poiché ricade negli interventi di edilizia libera regolati dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Tuttavia, questa normativa, anche alla luce della moltitudine di configurazioni che caratterizzano tali strutture, in poco più di due decenni, è stata sottoposta a numerose modifiche, che nel tempo hanno permesso di chiarire alcune definizioni estremamente complesse e far luce sugli specifici iter burocratici da adottare.
In particolare, se oggi la normativa definisce in maniera più accurata il concetto di pergolato bioclimatico e i permessi necessari per procedere all’installazione, è soprattutto grazie a una serie di sentenze del TAR che, intervenendo di volta in volta sui casi specifici, hanno permesso di sancire la natura di quest’opera e tracciare le differenze con installazioni per le quali è invece necessario acquisire titoli di legittimazione.
Tuttavia la confusione in materia è ancora tanta, dal momento che, oltre alla normativa adottata a livello nazionale, spesso si deve tenere conto anche delle disposizioni territoriali, che possono variare sensibilmente in base alla regione e al comune di riferimento.
Di conseguenza, per l’installazione di questo genere di opere, è bene affidarsi esclusivamente a una società specializzata, che possa dare il via ai lavori per la costruzione di pergole bioclimatiche con i permessi comunali previsti dalla legge.
Allo stato attuale, infatti, al variare della tipologia di struttura prevista, della sua complessità e del sito in cui si prevede l’installazione – edifici e giardini generici o sottoposti a vincolo paesaggistico – potrebbe essere necessario procedere con un iter burocratico diverso che, in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i pergolati bioclimatici, può anche non prevedere alcuna autorizzazione.
Pergola bioclimatica: serve un permesso per costruirla?
In linea di massima, per la costruzione di una pergola bioclimatica non servono permessi. Lo definisce la Sentenza 09/07/2018 n. 4177, che ha previsto l’assenza di titolo edilizio per la realizzazione di strutture in metallo, aperte su tutti i lati, equipaggiate da coperture ad aste in alluminio frangisole motorizzate con meccanismo di apertura a farfalla.
La sentenza chiarisce, inoltre, che per questa tipologia di opere non è necessario richiedere alcun titolo abitativo, in parte per l’assenza di elementi fissi nella copertura – in genere composta da sole lamelle orientabili per la protezione dal sole e dalle intemperie – in parte per la loro natura tipicamente funzionale, che non comporta alcun aumento dei volumi preesistenti né l’edificazione di un locale edilizio a sé.
La normativa, tuttavia, comprende molti casi specifici: non di rado, infatti, per la costituzione di una pergola bioclimatica servono permessi differenti, qualora si prevedano delle aggiunte atte a delimitarne lo spazio in modo permanente. Il concetto di pergola rimanda infatti esclusivamente a una struttura con pali di sostegno che non presenta alcun elemento in muratura laterale. Al contrario, per quanto riguarda le strutture che siano provviste di chiusure permanenti – è il caso dei garage, ad esempio – indicate nel Testo unico dell’edilizia come opere che possono condurre a organismi in tutto o in parte diversi dal precedente, la costruzione, al fine di non essere configurata come abuso edilizio, deve essere subordinata alla richiesta PdC (Permesso di Costruire).
Tuttavia, a causa di un quadro normativo non del tutto chiaro, sull’argomento esiste ancora oggi molta confusione, basti pensare che non in tutti i casi in cui queste opere presentino limitazioni laterali è necessario disporre di titoli abilitativi. Ad esempio, per l’installazione di una pergola bioclimatica con vetri, i permessi non sono necessari, a maggior ragione se si preveda l’inserimento di vetri scorrevoli. Naturalmente, a patto che l’ambiente non sia finalizzato ad aumentare le volumetrie dell’abitazione principale, come accade invece con una veranda o con una struttura che preveda un tetto fisso costituito da materiali rigidi – che di fatto da normativa è equiparabile a una classica tettoia.
A chiarire un po’ meglio questo concetto, parte della sentenza 6979/2019 del Consiglio di Stato, per la quale “la copertura e la chiusura perimetrale” di un’opera siffatta, qualora non presenti peculiarità di “fissità, stabilità e permanenza” per il “carattere retrattile della tenda e dei pannelli” non può essere considerata alla stregua di un organismo edilizio finalizzato all’edificazione di nuovo volume o superficie.
Al contrario, qualora le esigenze abitative richiedano l’esclusiva predisposizione di un ambiente all’aperto isolato, con caratteristiche simili a una pegola bioclimatica chiusa, i permessi da richiedere possono essere diversi, di conseguenza è bene rivolgersi all’Ufficio tecnico del proprio Comune per informarsi in merito alla normativa applicata sul territorio.
Naturalmente, anche nella costruzione di pergole bioclimatiche retrattili i permessi non sono richiesti. A definirlo in modo netto, anche in questo caso, la già citata sentenza 4177/2018 del Consiglio di Stato che, riconoscendo la non sussistenza di uno spazio al chiuso delimitato in modo stabile, proprio “in ragione del carattere retrattile delle lamelle di alluminio”, annovera tali opere in quelle considerate di edilizia libera.
Un caso a parte è invece quello che riguarda la costruzione di una pergola bioclimatica in condominio, in particolare su terrazzi o spiazzi di pertinenza privata, per la quale bisogna rifarsi al regolamento condominiale, che può prevedere dei divieti anche su aree a uso esclusivo dei proprietari. Le limitazioni, in particolare, potrebbero riguardare eventuali aspetti ascrivibili al decoro, alle dimensioni delle opere – soprattutto qualora il regolamento preveda dei limiti sulle altezze e sul peso degli elementi realizzabili – e al diritto di godimento degli altri inquilini, ai quali devono essere sempre garantiti la veduta e l’affaccio.
Infine, qualora la pergola bioclimatica debba essere edifica in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, si ricorda che il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 inserisce queste strutture tra gli interventi di lieve entità, di conseguenza, a condizione che la superficie non superi 30 metri quadri, sono soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Pergola bioclimatica: la normativa di riferimento
La normativa che regola la costruzione di pergole bioclimatiche e strutture simili è definita dal Testo Unico dell’edilizia, che nel glossario dell’edilizia libera definisce le opere realizzabili senza titoli abilitativi.
Il glossario, in particolare, inserisce il pergolato nella categoria di intervento Aree ludiche ed elementi d’arredo delle aree di pertinenza, definendone, tra i principali interventi realizzabili, non solo l’installazione, ma anche la riparazione o il rinnovamento.
Le opere di edilizia libera, naturalmente, pur se eseguibili senza permessi, devono però essere edificate nel rispetto dei regolamenti del settore, soprattutto in tema di sicurezza, di norme antisismiche, antincendio e igienico sanitario e di tutela dal rischio idrogeologico.